Come convertire la patente di guida estera in Italia presso la Motorizzazione Civile. Circolazione fino a 1 anno, accordi di reciprocità bilaterali e visita medica.
Ai sensi dell'Art. 135 del Codice della Strada italiano, i titolari di patente rilasciata da uno Stato non UE/SEE possono guidare in Italia fino a un massimo di 1 anno dalla data di acquisizione della residenza anagrafica, a condizione che la patente sia accompagnata da una traduzione giurata ufficiale o da un Permesso Internazionale di Guida.
Superato 1 anno dalla residenza in Italia, la patente estera non UE perde la sua validità sul territorio nazionale. Guidare oltre tale termine costituisce violazione dell'Art. 135 C.d.S. e comporta sanzioni pecuniarie da €158 a €638, il ritiro immediato del documento di guida e l'eventuale fermo amministrativo del veicolo.
La conversione è la procedura amministrativa mediante la quale la Motorizzazione Civile (UMC / MIT) sostituisce una patente estera con una patente italiana di pari categoria, previa verifica dell'esistenza di un accordo bilaterale di reciprocità tra l'Italia e lo Stato emittente.
L'Italia ha sottoscritto accordi bilaterali di conversione diretta con paesi quali Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Regno Unito, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Moldavia, Filippine, Taiwan, Giappone e Repubblica di Corea. Per altri paesi senza accordo non è possibile la conversione diretta ed è necessario sostenere gli esami teorici e pratici.
Si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni per falsità materiale in atto pubblico (artt. 477 e 482 c.p.) e una sanzione superiore a €5.100 per guida senza patente (art. 116 C.d.S.). Le forze dell'ordine verificano la validità all'istante sull'Archivio Nazionale dei Conducenti.
Occorre compilare il Modello TT 2112, effettuare i pagamenti dei bollettini PagoPA (imposta di bollo e diritti UMC), allegare il certificato medico in bollo rilasciato dall'ufficiale sanitario (con foto), la patente estera in originale con traduzione giurata e la fotocopia del codice fiscale e del permesso di soggiorno.
Sì, è obbligatorio sottoporsi a visita medica presso un medico autorizzato (ASL, medico militare o dell'autoscuola) con data non anteriore a 3 mesi. Il medico rilascerà il Certificato Medico Dematerializzato corredato da marca da bollo.
Di norma le Motorizzazioni Civili accettano pratiche di conversione solo se la patente estera è in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Se scaduta, in alcuni casi è richiesta un'attestazione di validità rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato del paese d'origine.
Al momento del rilascio della patente italiana convertita vengono attribuiti 20 punti base. Per i primi 3 anni dal rilascio della prima patente si viene considerati "neopatentati", soggetti a limiti di velocità ridotti (100 km/h in autostrada) e a decurtazioni di punti raddoppiate in caso di infrazione.
No. Ai sensi delle normative vigenti, la Motorizzazione Civile ritira l'originale della patente straniera al momento della consegna della patente italiana e la restituisce alle autorità dello Stato che l'ha emessa per il tramite delle rappresentanze diplomatiche.
I titolari di patente rilasciata da uno Stato UE/SEE possono guidare in Italia fino alla scadenza del documento. Possono richiedere la conversione facoltativa o la semplice registrazione dei dati presso la Motorizzazione per facilitare il rinnovo o il duplicato in caso di furto o smarrimento.
I costi fissi ministeriali (bollettini PagoPA) ammontano a circa €42,20 (€32 di imposta di bollo + €10,20 di diritti UMC). A questi si aggiungono il costo del certificato medico (€30-€60), la marca da bollo da €16 e la traduzione giurata asseverata.
I tempi variano da 4 a 12 settimane a seconda dell'Ufficio della Motorizzazione Civile territoriale e dai tempi necessari per la conferma di autenticità del documento da parte del Consolato estero.
All'atto della presentazione della domanda e del ritiro/registrazione della patente estera, la Motorizzazione o l'agenzia rilasciano un permesso provvisorio di guida (valido in genere 60-90 giorni) valido esclusivamente sul territorio italiano.
È un documento rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato estero presente in Italia che conferma che la patente posseduta è autentica, non è sospesa o revocata e specifica le categorie di guida abilitate e la data del primo conseguimento.
L'asseverazione (o traduzione giurata) è il giuramento reso da un traduttore ufficiale dinanzi a un Cancelliere del Tribunale o a un Notaio in Italia. Certifica la conformità legale del testo tradotto rispetto al documento originale ed è requisito fondamentale per la presentazione del Modello TT 2112 alla Motorizzazione.
I cittadini stranieri residenti in Italia possono guidare con patente d'origine per un massimo di un anno. Trascorso tale termine, è obbligatorio richiedere la conversione presso la Motorizzazione Civile.